PACE FISCALE: QUALE DESTINO PER I MICROCREDITI?
- avv Federico Gennari
- 14 nov 2018
- Tempo di lettura: 3 min
Sono questi "giorni di passione e speranza" per tutti i contribuenti, alla luce del Decreto Legge n. 119/2018 entrato in vigore in data 24 ottobre 2018.
Il menzionato Decreto, comunemente definito "Pace Fiscale", enumera numerosi provvedimenti a favore dei contribuenti, quali:
definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
rottamazione ter delle cartelle;
dichiarazione integrativa speciale fino ai 100.000,00 euro;
stralcio totale delle cartelle fino a 1.000,00 euro.
Proprio tale ultima previsione è forse quella di maggior impatto mediatico, in quanto rivolta a una vastissima gamma di contribuenti.
Ma come opera tale stralcio? A quali debiti fa riferimento?
Occorre sul punto fare chiarezza.
L'art. 4 comma 1 del D.L. 119/18 recita: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."
Una prima lettura della norma parrebbe affermare l'automatica "estinzione" di tutti i debiti di importo inferiore a € 1.000,00 maturati nell'arco temporale 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010.
In realtà, vi è molto di più.
In primo luogo dobbiamo chiarire come sia improprio parlare di estinzione delle cartelle di pagamento emesse nell'arco temporale 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010.
Il dato testuale della norma parla infatti di automatico annullamento dei debiti "...risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010...".
Tali singoli carichi sono tecnicamente definiti "ruoli", non "cartelle di pagamento".
Ma allora, qual è la differenza tra "ruolo"e "cartella di pagamento"?
Qual iter procedurale segue il recupero del credito posto in essere dalla Pubblica Amministrazione?
Occorre subito precisare che quando andiamo a contrarre un debito con il Fisco siamo destinatari di plurimi avvisi bonari di pagamento.
Solo in caso di mancato pagamento il credito verrà affidato all'Agente della Riscossione: tale atto è definito "ruolo" e, sulla base di questo, l'Agenzia della Riscossione creerà una cartella esattoriale con il credito (o i crediti) iscritti aruolo.
La normativa parla di ruoli, non di cartelle esattoriali e, dal momento che una cartella può contenere anche più ruoli facenti riferimento a più tributi non versati, occorrerà prestare attenzione al valore di ogni singolo ruolo, non al valore complessivo della cartella.
Immaginiamo per esempio di essere destinatari di cartella di pagamento di complessivi euro 1.700,00, enucleante al proprio interno 3 distintui ruoli dei quali:
– il primo a titolo di omesso versamento del bollo auto per euro 500,00;
– il secondo a titolo di omesso versamento della Tasi per euro 900,00;
– il terzoa titolo dell'evasione di un'ulteriore imposta per euro 300,00.
In questo caso, sebbene il valore della cartella esuli i 1.000,00 euro, il nostro debito verrà annullato automaticamente sulla base del disposto dell'art. 4 D.L. 119/18.
Per questo motivo è opportuno parlare di sanatoria per "ruoli" inferiori ai 1.000,00 euro, non di cartelle inferiori ai 1.000,00 euro.
E se abbiamo ricevuto una cartella dopo il 2010? non possiamo beneficiare del menzionato annullamento?
Anche in questo caso vale il principio sopra esposto.
La normativa fa riferimento ai debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010, non alle cartelle di pagamento notificate nel predetto lasso temporale.
Quindi anche il debito inferiore a euro 1.000,00 iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 2010, ma notificato successivamente a tale data, dovrà ritenersi annullato.
Ma a cosa dobbiamo prestare attenzione per verificare la debenza o meno delle somme richieste tramite cartella di pagamento?
La prima operazione da fare è verificare i singoli ruoli enumerati nella cartella.
Se questi sono stati iscritti nell'arco temporale 1° gennaio 2000 31 dicembre 2010 e, singolarmente, sono di importo inferiore a euro 1.000,00, dovranno ritenersi annullati.
Importante per ultimo sottolineare come, all'interno della stessa cartella, possano coesistere più ruoli, taluni rientranti nell'annullamento sopra esposto, talaltri esulanti l'applicazione della norma.
In questo caso andranno pagate solamente le somme risultanti dai ruoli non rientranti nell'applicazione dell'art. 4 D.L. 119/18.
Stante la delicatezza e la complessità della materia, nonchè dalla recente pubblicazione della normativa, non si esclude che possano essere emanate nuove "correzioni" volte a fare maggior chiarezza sui punti più "oscuri", che sicuramente saranno forieri di innumerevoli controversie interpretative.
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