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Contravvenzione Stradale: a quali aspetti prestare attenzione per valutare un'eventuale contesta

A chi non è mai capitato di vedersi recapitare a casa la temuta "busta verde", contenente un verbale di contravvenzione al Codice della Strada?

In tale eventualità, prima di disperarsi, è opportuno prestare attenzione ad alcuni fondamentali dettagli, atti a configurare o meno la fattibilità di una impugnazione del menzionato provvedimento sanzionatorio.

Innanzitutto è bene chiarire che vi sono 2 distinte modalità di impugnazione del verbale:


1) impugnazione di fronte al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.

Tale modalità di "contestazione" è esperibile entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale.

Trattasi di contestazione giudiziale, che dà il via ad un vero e proprio procedimento di fronte al Giudice di Pace competente per territorio.


2) impugnazione di fronte al Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.

Tale modalità di impugnazione è invece esperibile entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

La fondamentale differenza rispetto all'impugnazione di fronte al Giudice di Pace è che, con l'impugnazione di fronte al Prefetto, non viene instaurato un vero e proprio contraddittorio tra le parti.

Trattasi infatti di procedimento documentale, deciso autonomamente dell'autorità amministrativa (non possono, per esempio, essere sentiti testimoni).

Se decidessimo di intraprendere tale impugnazione è però doveroso tenere a mente che, in caso di rigetto della stessa, l'importo del verbale contestato verrà raddoppiato.

Passiamo ora alla sintetica analisi dei principali vizi di forma che possono affliggere il nostro verbale.


--> La prima circostanza da verificare è la tempistica entro la quale è stato recapitato il verbale.

La normativa, infatti, statuisce come ogni verbale debba essere necessariamente notificato entro 90 giornidal giorno di rilevazione dell'infrazione.

Nel caso in cui la notifica venga effettuata successivamente a tale termine dovrà considerarsi tardiva, con corollaria possibilità di impugnazione (vi sono naturalmente alcune eccezioni che, stante la peculiarità del caso, non possono essere analizzate in detta sede).


--> Altri potenziali vizi di forma da tenere in considerazione sono:

a) la mancata (o carente) descrizione del fatto contestato (tale da rendere di difficile comprensione l'asserita violazione posta in essere dall'automobilista);

b) la mancata indicazione dell'agente accertatore;

c) la mancata indicazione di targa e modello dell'autoveicolo;

d) mancata indicazione della norma violata.


--> Di fondamentale importanza è inoltre il principio secondo il quale ogni infrazione deve essere tempestivamente contestata all'automobilista (più semplicemente, gli agenti accertatori hanno il dovere di fermare immediatamente l'automobile onde redigere il verbale).

Nel caso in cui questo non dovesse accadere, dovranno essere riportate nel verbale tutte le motivazioni che hanno reso impossibile la tempestiva contestazione dell'infrazione.

La mancata indicazione di tali motivazioni può determinare la nullità del verbale.


--> Passando ora all'esame delle "celeberrime" sanzioni elevate tramite Autovelox o Telelaser, occorre richiamare una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Con la Sentenza n. 113/2015 la Corte ha infatti chiarito come Autovelox e Telelaser (e più in generale tutti gli strumenti atti alla rilevazione della velocità), debbano essere sottoposti a taratura annuale atta a sancirne il corretto funzionamento.

Il verbale di contestazione dovrà quindi riportare modello e matricola dello strumento di rilevamento utilizzato, certificato di omologazione, oltre all'indicazione della data di taratura periodica dello stesso.

Plurima giurisprudenza di merito e di legittimità ha statuito come la carenza di taluno degli indicati elementi, possa determinare la nullità della contravvenzione.

Quelli enumerati fino ad ora sono solo alcuni di principali motivi di opposizione a verbale del Codice della Strada.

Naturalmente tale sintetico elenco può (e deve) fungere solo da specchietto informativo primario, essendo al contrario necessaria una approfondita analisi del singolo caso onde al meglio individuare la miglior strategia difensiva.

 
 
 

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