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Decreto ingiuntivo: cos'è e come difendersi

Molto spesso capita di essere destinatari di richieste di pagamento che, per una plurarità di motivi, molto spesso individuabili nella esiguità dell'importo richiesto, vengono ignorate e impropriamente "cestinate".


Tale comportamento può però essere gravemente lesivo dei nostri interessi, con corollaria esposizone al rischio di vedersi destinatari di un'ingiunzione di pagamento.


Ma cos'è un'ingiunzione di pagamento?


Molto semplicemente può essere definita quale un ordine giudiziale di pagamento emesso da un Magistrato della Repubblica Italiana, su richiesta di un soggetto terzo (persona fisica o società) titolare di un credito nei nostri confronti.


Tale credito, naturalmente, deve essere certo, liquido ed esigibile, oltre che fondato su prova scritta.


Il più classico degli esempi è la fattura scaduta e non pagata.


Una volta ricevuta la notificazione dell'ingiunzione di pagamento si aprono due distinti scenari.


La prima ipotesi (che è anche quella più "dolorosa") prevede il pagamento dell'importo risultante dall'ingiunzione, maggiorato delle spese processuali e dalle competenze legali liquidate dal Giudice.

Naturalmente tale circostanza è consigliabile esclusivamente nel caso in cui non vi siano motivi di opposizione alle pretese vantate da controparte.


Nel caso in cui, al contrario, vi siano fondati motivi di contestazione, avremo la possibilità di formulare opposizione giudiziale al decreto ingiuntivo.


Tale opposizione è esperibile entro 40 giorni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e, una volta correttamente formulata, comporta l'instaurazione di una vera e propria causa di fronte all'Ufficio Giudiziario competente (Giudice di Pace o Tribunale).


All'esito del giudizio il Giudice potrà confermare il decreto, annullarlo o riformarlo nel quantum(variazione della somma dovuta).


Vi è però una fondamentale variabile da non dimenticare.


Il Giudice, nel caso in cui il credito vantato nei nostri confronti sia fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, sarà tenuto a concedere la cosiddetta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.


E' invece facoltà (non obbligo) del Giudice concedere la provvisoria esecuzione quando: viene prodotta documentazione sottoscritta dal debitore attestante il debito; viene dimostrato un grave pericolo nel ritardo della messa in esecuzione del titolo.


Ma cosa comporta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo?


Gli effetti prodotti non sono affatto piacevoli, in quanto aprono immediatamente la strada alla fase esecutiva (pignoramento), pur in pendenza dei termini di proposizione dell'opposizione al decreto stesso.

 
 
 

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